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Quando si accetta l’eredità di una persona defunta si succede a quest’ultima non soltanto nella proprietà o nel possesso di beni materiali ma anche in alcuni debiti o crediti che il de cuius aveva dei confronti di soggetti terzi e la cui morte non ne ha determinato l’estinzione. Ne deriva quindi che un erede potrebbe essere chiamato al pagamento di debiti del defunto per un ammontare superiore al valore di tutti gli altri crediti o beni.

Quando sussiste un rischio di questo tipo, oltre a poter rinunciare all’eredità, l’erede può decidere di accettarla con beneficio di inventario. In quest’ultimo caso, infatti, l’erede fa si che il suo patrimonio venga distinto da quello del soggetto defunto e pertanto gli eventuali creditori del defunto potranno soddisfare le loro pretese solo sul patrimonio oggetto dell’eredità e non anche su quello dell’erede. In altre parole, dunque, accettando l’eredità con beneficio di inventario, l’erede non è tenuto al pagamento dei debiti del defunto oltre il valore dei beni a lui pervenuti per effetto della successione.

Per accettare l’eredità con beneficio di inventario, l’erede deve presentare presso la cancelleria del Tribunale competente, oltre alla dichiarazione di accettazione dell’eredità anche un’istanza per la formazione dell’inventario dei beni del defunto, che serve appunto ad identificare i beni, i crediti e i debiti del soggetto defunto al momento della sua morte. Dopo la redazione dell’inventario, l’erede deve presentare istanza di accettazione dell’eredità con beneficio di inventario.

Riguardo alle tempistiche, queste variano a seconda dei casi. In particolare, l’erede che è già in possesso dei beni ereditati deve compiere l’inventario entro tre mesi dalla data di apertura della successione e presentare dichiarazione di accettazione dell’eredità con beneficio di inventario entro 40 giorni dal compimento dell’inventario stesso. L’erede che non è in possesso dei beni appartenuti al defunto deve invece presentare dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario entro dieci anni dalla data di apertura della successione. In tal caso l’inventario deve essere compiuto entro i successivi tre mesi.

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