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Tutto quello che c’è da sapere sul congedo di maternità/paternità per i lavoratori pubblici e privati, come fare per ottenerlo, come fare domanda e altre informazioni utili contenute nel TU della maternità e della paternità, il decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2011. Il discorso è molto ampio e per comodità suddividiamo i vari argomenti in capitoli.

 

Congedo maternità: cos’è

Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alla lavoratrice durante il periodo di gravidanza ma anche di adozione o affidamento di minori, in cui percepisce un’indennità economica in sostituzione della retribuzione. Il diritto al congedo ed alla relativa indennità spettano anche in caso di adozione o affidamento di minori.

 

Congedo maternità: le lavoratrici beneficiarie

Il congedo spetta:

-lavoratrici dipendenti assicurate all’Inps (apprendiste, operaie, impiegate, dirigenti) aventi un rapporto di lavoro in corso alla data di inizio del congedo;

-lavoratrici  sospese se il congedo di maternità sia iniziato entro 60 giorni dall’ultimo giorno di lavoro ovvero sia iniziato oltre i predetti 60 giorni, ma sussiste il diritto all’indennità di disoccupazione, alla mobilità oppure alla cassa integrazione;

-lavoratrici disoccupate che negli ultimi due anni hanno svolto lavori esclusi dal contributo per la disoccupazione (il congedo e la relativa indennità  spettano a condizione che il congedo di maternità sia iniziato entro 180 giorni dall’ultimo giorno di lavoro e che siano stati versati all’Inps 26 contributi settimanali negli ultimi due anni precedenti l’inizio del congedo stesso);

-lavoratrici domestiche (colf e badanti) con 26 contributi settimanali nell’anno precedente l’inizio del congedo di maternità oppure 52 contributi settimanali nei due anni precedenti l’inizio del congedo stesso;

-lavoratrici agricole a tempo indeterminato ed alle lavoratrici agricole tempo determinato che nell’anno di inizio del congedo siano in possesso della qualità di bracciante comprovata dall’iscrizione negli elenchi nominativi annuali per almeno 51 giornate di lavoro agricolo

-lavoratrici impiegate in attività socialmente utili o di pubblica utilità.

 

Congedo di paternità: cos’è e a chi spetta

Il congedo di paternità invece è un periodo di astensione dal lavoro riconosciuto al padre, al verificarsi di specifici eventi riguardanti la madre del bambino, indipendentemente se sia o meno lavoratrice, Tali eventi sono:

-morte o grave infermità della madre certificata dal centro medico legale dell’Inps, allo sportello oppure a mezzo raccomandata postale;

abbandono del figlio da parte della madre, attestato mediante compilazione dell’apposita dichiarazione di responsabilità predisposta nella domanda telematica

affidamento esclusivo del figlio al padre, comprovato allegando alla domanda telematica il provvedimento giudiziario con il quale l’affidamento esclusivo è stato disposto oppure la dichiarazione di responsabilità contenente gli estremi del provvedimento giudiziario ed il tribunale che lo ha emesso;

rinuncia totale o parziale della madre lavoratrice al congedo di maternità alla stessa spettante in caso di adozione o affidamento di minori, attestata dal richiedente mediante compilazione dell’apposita dichiarazione di responsabilità predisposta nella domanda telematica.

Il periodo di astensione dal lavoro del padre decorre dalla data in cui si verifica uno degli eventi sopraindicati e coincide temporalmente con il periodo di congedo di maternità non fruito dalla lavoratrice madre.

La riforma del lavoro Fornero, la legge 28 giugno 2012, n.92 ha introdotto in via sperimentale, per il triennio 2013-2015:

-congedo obbligatorio di 1 giorno, alternativo al congedo di maternità della madre (due giorni), fruibile dal padre, lavoratore dipendente, anche adottivo e affidatario, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio. E’ riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità;

-congedo facoltativo di 2 giorni anche continuativi solo se la madre lavoratrice decide di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità, ma solo entro il quinto mese dalla data di nascita del figlio indipendentemente dal termine ultimo del periodo di astensione obbligatoria spettante alla madre a fronte di una preventiva rinuncia della stessa di un equivalente periodo (uno o due giorni).

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