Salta al contenuto Passa alla barra laterale Passa al footer

Naspi, DIS-COLL, assegno e voucher per lavoratori disoccupati sono le nuove indennità di disoccupazione 2015 introdotte con il Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”.

 

NASPI: soggetti e requisiti

Dal 1 maggio 2015 viene istituita una nuova indennità mensile di disoccupazione, denominata NASPI in favore dei lavoratori dipendenti, esclusi i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni e gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato.

 

Per ottenere la NASPI occorre:

stato di disoccupazione (ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;

-nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;

– trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

 

NASPI: importo e durata

La nuova disoccupazione NASpI è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.

 

L’importo NASPI è così determinato:

-75 per cento della retribuzione mensile nei casi in cui questa sia pari o inferiore nel 2015 all’importo di 1.195 euro

-75% + 25% della differenza tra la retribuzione mensile e l’importo di 1195 euro nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo.

Importo massimo possibile al mese di 1.300 euro. Viene corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.

 

PER MAGGIORI DETTAGLI: NASPI: tutto sulla nuova indenità di disoccupazione 2015

 

DIS-COLL: soggetti e requisiti

Via l’una tantum per i cocopro arriva la nuova indennità di disoccupazione, DIS- COLL in relazione agli eventi di  disoccupazione  verificatisi  a decorrere dal 1  gennaio  2015  e  sino  al  31  dicembre  2015

 

Per ottenere la nuova disoccupazione cocopro occorre:

-essere al momento della domanda  di  prestazione,  in  stato  di disoccupazione (articolo 1, comma  2,  lettera  c),  del decreto legislativo n. 181 del 2000)

-tre mesi di contribuzione nel  periodo che va dal primo gennaio  dell’anno  solare  precedente  l’evento  di cessazione dal lavoro al predetto evento;

-un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di durata pari almeno ad un  mese e  che  abbia  dato  luogo  a  un  reddito  almeno  pari  alla  metà dell’importo  che  dà diritto   all’accredito   di   un   mese   di contribuzione.

PER MAGGIORI DETTAGLI: DIS-COLL: indennità disoccupazione co co pro

 

DIS-COLL: importo e durata

L’importo della DIS-COLL per il 2015 è  pari al:

-75% del reddito mensile quando questo sia  pari  o  inferiore  nel  2015 all’importo di 1.195 euro

 

-75%  + 25% della  differenza  tra il reddito medio mensile e il predetto importo, nel caso in cui il  reddito  medio  mensile  sia  superiore  al  predetto importo.

In ogni caso l’importo massimo mensile è  di  1.300  euro  nel 2015.

 

Domanda NASPI e DIS-COLL 2015

Sia per la NASPI che per la DIS-COLL, la  domanda  deve essere  presentata  all’INPS,   in   via telematica:

-per la DIS-COLL entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro

-per la NASPI entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

 

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.
I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://valoreazioni.com.

Rimani aggiornato con le ultime novità su investimenti e trading!

Telegram

Lascia un commento