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Aumenta il limite economico dei voucher INPS, i buoni lavoro per l’attività di lavoro accessorio, dall’attuale 5050 a 7000 euro grazie al Jobs Act. Ecco di cosa si tratta e le ultime principali novità.

Lavoro accessorio e buoni lavoro INPS

Modalità di prestazione lavorativa la cui finalità è quella di regolamentare quelle prestazioni occasionali, definite appunto ‘accessorie’, che non sono riconducibili a contratti di lavoro in quanto svolte in modo saltuario, e tutelare situazioni non regolamentate, il lavoro accessorio viene pagato attraverso ‘buoni lavoro’ (voucher). Il valore netto di un voucher da 10 euro nominali, in favore del lavoratore, è di 7,50 euro e corrisponde al compenso minimo di un’ora di prestazione, salvo che per il settore agricolo, dove, in ragione della sua specificità, si considera il contratto di riferimento.

Lavoro accessorio: committenti e prestatori. Ecco chi sono

Sono committenti, ossia coloro che impiegano prestatori di lavoro accessorio:
-famiglie
-enti senza fini di lucro;
-soggetti non imprenditori;
-imprese familiari;
-imprenditori agricoli;
-imprenditori operanti in tutti i settori;
-committenti pubblici.
Sono invece  prestatori che possono accedere al lavoro accessorio:
-pensionati: titolari di trattamento pensionistico in regime obbligatorio;
-studenti nei periodi di vacanza:
sono considerati studenti “i giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l’Università o istituto scolastico di ogni ordine e grado”. I giovani debbono, comunque, aver compiuto i 16 anni di età e, se minorenni, debbono possedere autorizzazione alla prestazione di lavoro da parte del genitore o di chi esercita la potestà genitoriale. Inoltre, in caso di esposizione dei minori ad attività a rischio (in particolare, nei settori dell’industria e dell’artigianato manifatturiero) va presentato il certificato medico di idoneità al lavoro.
– percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito: cassintegrati, titolari di indennità di disoccupazione ASpI, disoccupazione speciale per l’edilizia e i lavoratori in mobilità;
-lavoratori in part-time: titolari di contratti di lavoro a tempo parziale possono svolgere prestazioni lavorative di natura accessoria nell’ambito di qualsiasi settore produttivo, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale.
-altre categorie di prestatori: inoccupati, titolari di indennità di disoccupazione Mini-ASpI e Mini-ASpI 2012, di disoccupazione speciale per agricoltura, lavoratori autonomi, lavoratori dipendenti pubblici e privati.

-prestatori extracomunitari possono svolgere attività di lavoro accessorio se in possesso di un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa, compreso quello per studio, o – nei periodi di disoccupazione – se in possesso di un permesso di soggiorno per “attesa occupazione”. Il compenso da lavoro accessorio viene incluso ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, caratterizzandosi per la sua funzione esclusivamente integrativa.

Lavoro accessorio: le novità del Jobs Act di Renzi

Ai sensi del Jobs Act di Renzi, le prestazioni di lavoro accessorio non possono aver luogo per compensi superiori a 7.000 euro (limite aumentato rispetto ai 5.050 euro oggi in vigore) nel corso di un anno civile, riguardo a ciascun singolo committente i compensi non possono essere superiori a 2.000 euro (cifra inferiore rispetto ai 2.020 oggi in vigore), per i lavoratori che fruiscono di ammortizzatori sociali non oltre 3.000 euro (stabilizzando una previsione vigente fino al 31 dicembre 2014 e non prorogata per il 2015). In agricoltura viene confermato il regime speciale già in vigore.
Vietato il lavoro accessorio nell’ambito della esecuzione degli appalti, fatta eccezione per le attività individuate dal Ministero del Lavoro con apposito DM, sentite le parti sociali, entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto delegato.

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