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Aderire ad un fondo di previdenza integrativa o complementare significa assicurarsi, al momento del raggiungimento dei requisiti necessari per andare in pensione, un trattamento previdenziale in aggiunta. Vi spieghiamo in sintesi cos’è la previdenza complementare, chi può aderirvi e come.

 

Disciplinata dal D.Lgs. 5 dicembre 2005 n. 252, la previdenza complementare, è il secondo pilastro del sistema pensionistico italiano con l’obiettivo di integrare la previdenza di base obbligatoria, basato sulle capacità di risparmio del contribuente.

 

Previdenza complementare: i soggetti destinatari

Ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 252/2005, ad essere destinatari dei fondi pensione sono:
-lavoratori dipendenti, privati e pubblici;
-lavoratori autonomi e i liberi professionisti;
-persone che svolgono lavori non retribuiti in relazione a responsabilità familiari;
-lavoratori con un’altra tipologia di contratto (ad es. un lavoratore a progetto o occasionale).
-soci lavoratori e i lavoratori dipendenti di società cooperative di produzione e lavoro.

 

Previdenza complementare: i fondi pensione

Si può aderire alla previdenza complementare, scegliendo tra varie forme pensionistiche complementari come:
-i fondi chiusi istituiti dai rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro nell’ambito della contrattazione nazionale, di settore o aziendale;
i fondi aperti istituiti da banche, imprese di assicurazioni, società di gestione del risparmio (SGR) e società di intermediazione mobiliare (SIM).
A questi si aggiungono i PIP, i Piani pensionistici individuali, disciplinati all’art. 13 D.Lgs. 252/2005, e che rappresentano i contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziale.

 

Fondi pensione: finanziamento a carico del lavoratore

A finanziare le forme pensionistiche complementari è il lavoratore destinatario della prestazione e, in caso di rapporto di lavoro dipendente, in parte anche a carico del datore di lavoro. Inoltre, i lavoratori dipendenti possono decidere di integrare i versamenti contributivi anche mediante il conferimento del trattamento di fine rapporto (TFR).

TFR nel Fondo pensione

L’adesione alla previdenza complementare è libera e volontaria. Il lavoratore dipendente entro sei mesi dall’assunzione deve decidere dove destinare il suo TFR, il Trattamento di Fine Rapporto.

In particolare può scegliere di:

-destinare le quote di TFR ancora da maturare ad una forma pensionistica complementare;
-lasciare il TFR presso il datore di lavoro;
– non decidere nulla e in tal caso il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, salvo accordi aziendali diversi.
– destinare il TFR futuro alla previdenza complementare anche in un secondo momento. Resta così accantonato presso il datore di lavoro e sarà liquidato al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.

 

Quando si riceve la pensione aggiuntiva?

Il diritto a ricevere la prestazione integrativa si acquisisce al momento in cui maturano i requisiti di accesso alla pensione, previste per legge.

Agli iscritti al fondo pensione è data la possibilità di chiedere, un anticipo della pensione aggiuntivo ma solo per determinate cause come:
-eventuali spese sanitarie,
-acquisto della prima casa per sé o per i figli.
L’anticipazione può, inoltre, essere richiesta per altre cause nel limite del 30% della posizione maturata. Dopo due anni di adesione ad un fondo è possibile chiedere il trasferimento della posizione maturata presso altro fondo pensionistico complementare.

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