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Per assegno scoperto si intende un assegno emesso senza che sul conto corrente collegato ci siano depositati soldi sufficienti a coprire l’importo su di esso indicato. Ma quali sono le conseguenze di un assegno scoperto?

Anzitutto occorre precisare che un assegno scoperto configura un vero e proprio reato, anche se con il D.Lgs. 30.12.1999 n. 507 esso è stato depenalizzato, per cui ad oggi è qualificabile solo come un illecito amministrativo. In ogni caso, la procedura inizia con il cosiddetto “preavviso di revoca” inviato dalla banca al correntista.

Si tratta di una sorta di invito a versare sul conto corrente la somma dovuta e a presentare prova del pagamento entro un termine prestabilito indicato nel preavviso stesso.

Oltre a versare la somma indicata sull’assegno, il cliente deve pagare una penale (10% dell’ammontare dell’assegno), gli interessi legali e le eventuali spese di protesta.

Il pagamento può avvenire mendiate versamento sul conto corrente, mediante pagamento direttamente al beneficiario dell’assegno oppure mediante pagamento all’ufficiale giudiziario competente.

Nel caso in cui non si provveda al pagamento tardivo entro i termini indicati, la banca anzitutto segnala il nominativo del correntista alla Centrale Allarmi Interbancaria (CAI).

Conseguenza immediata di tale segnalazione è la cosiddetta “revoca del sistema“, ossia l’impossibilità di emettere assegni bancari per un periodo di sei mesi.

La banca deve inoltre inoltrare apposita segnalazione al Prefetto che, valutati gli atti, può emettere l’ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione pecuniaria, eventualmente in aggiunta ad una sanzione accessoria, oppure disporre l’archiviazione del procedimento.

La sanzione pecuniaria va da 516,46 a 3.098,74, oppure da 1.032,91 a 6.197,48 euro nel caso in cui l’importo dell’assegno risulta superiore a 10.329,14 euro o in caso di di violazioni reiterate.

Le sanzioni accessorie, invece, possono consistere, oltre che nel divieto di emettere assegni per un periodo compreso tra i due e i cinque anni, nell’interdizione dall’esercizio di una professione e nell’interdizione dall’esercizio degli uffici direttivi.

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