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Da un punto di vista giuridico la cambiale viene definita come un titolo di credito all’ordine, che attribuisce al legittimo possessore il diritto incondizionato di farsi pagare una certa somma entro una precisa scadenza. Esistono due tipologie di cambiali: la cambiale tratta e la cambiale propria (ovvero il cosiddetto “pagherò”).

La cambiale tratta è caratterizzata da un ordine di pagamento che il soggetto traente impartisce al debitore (soggetto trattario), in modo tale che il creditore ne sia beneficiato. Il creditore può essere il traente stesso o un soggetto terzo.

Nel caso in cui avviene l’accettazione dell’ordine da parte del debitore, quest’ultimo diventa il debitore principale verso chiunque entri in possesso del titolo di credito.

Per quanto riguarda, invece, il pagherò cambiario, è il debitore a emettere la cambiale. Il soggetto trattario non fa altro che mettere per iscritto la sua promessa di pagamento a un dato beneficiario.

Sull’emissione della cambiale è prevista l’applicazione di un’imposta di bollo pari al 12 per mille per le cambiali tratte e dell’11 per mille per i pagherò. La cambiale può circolare anche senza il bollo, ma non ha alcun valore esecutivo.

Ciò vuol dire che se il debitore non dovesse adempiere al pagamento, il creditore non ha possibilità di rivalsa in sede legale, sebbene la decisione finale spetta a un giudice.

In linea generale il funzionamento di base di una cambiale è molto semplice. In pratica chi presta il denaro, una volta ottenute le cambiali firmate, può portarle in banca e depositarle sul suo conto.

Circa venti giorni prima della scadenza, il debitore riceve per posta un cedolino di pagamento della cambiale stessa. Le date di scadenze di questi titoli di credito vengono decise da entrambe le parti.

Come compilare una cambiale

Nel momento in cui ci si appresta a compilare una cambiale è sempre meglio ricordarsi con precisione tutti i dettagli relativi a questo importante titolo di credito.

La compilazione errata del documento, o l’omissione di una o più parti fondamentali, può comportare problemi e quindi anche dare vita a noiose dispute legali.

Per provvedere ad eventuali parti omesse nel documento si hanno a disposizione 3 anni. Innanzitutto la compilazione della cambiale prende il via con l’applicazione del bollo, che dipende dalla cifra della cambiale stessa.

Il bollo è del 12 per mille dell’importo del titolo. Va arrotondato ai 10 centesimi per difetto se la frazione finale è da 1 a 5 centesimi, per eccesso se la frazione finale è fra 6 e 9 centesimi.

Esiste, però, un bollo minimo, che è pari a 50 centesimi. Andiamo ora a vedere quali sono i dati da inserire sulla cambiale. Innanzitutto bisogna indicare la denominazione, che va inserita nel contesto del titolo.

Poi bisogna inserire l’ordine incondizionato di pagamento della somma pattuita (cambiale tratta) oppure la promessa incondizionata di pagamento di una certa cifra (pagherò cambiario).

I dati personali da inserire sono: nome, luogo di nascita, data di nascita, codice fiscale del soggetto trattario (colui che pagherà la cambiale). Quest’ultimo dovrà aggiungere la scadenza di pagamento e successivamente anche il nome del beneficiario.

Poi vanno inserite le indicazioni spazio-temporali dell’emissione del titolo e la sottoscrizione del soggetto “traente”.

A questo punto la cambiale è valida. Se manca invece uno dei dati summenzionati, il documento non assume valore di cambiale e si può procedere con azioni esecutive in caso di mancato pagamento.

Ciò non avviene, però, solo in questi tre casi: omissione del luogo di pagamento, omissione del luogo di emissione, omissione della data di scadenza (cambiale “a vista”).

Cosa succede in caso di cambiale protestata

l protesto è quell’atto pubblico – redatto da un notaio, ufficiale giudiziario o pubblico ufficiale – che accerta in forma solenne il mancato pagamento della cambiale nel momento in cui si procede con l’incasso della stessa.

Grazie al protesto c’è la certezza della presentazione del titolo di credito nei tempi utili e chiaramente anche del conseguente rifiuto del debitore di pagare la cambiale.

Quando si ha a che fare con una cambiale protestata, vuol dire che si può procedere con un’azione esecutiva per l’ammontare non pagato.

L’azione esecutiva può anche essere parziale, se il pagamento è stato effettuato solo in parte rispetto alla somma effettivamente dovuta.

In ogni caso il portatore della cambiale potrà richiedere il pagamento della cifra non versata e prevista dal documento, gli interessi al tasso legale dal giorno della presentazione e le spese sostenute per procedere con l’atto del protesto (ma anche altre spese accessorie).

Per ottenere il pagamento della cambiale si potrà procedere con un’azione cambiaria diretta, in via giudiziale contro il debitore principale, e con un’azione cambiaria di regresso verso gli obbligati che non pagano spontaneamente.

L’azione esecutiva consente di aggredire il patrimonio del debitore. L’atto che dà il via al procedimento esecutivo è il precetto, che viene notificato al debitore per metterlo al corrente della necessità di pagare entro un termine prestabilito (solitamente 10 giorni).

Quando non è possibile l’esecuzione forzata sul patrimonio del debitore, si può iniziare il procedimento per ingiunzione.

Il giudice emanerà un decreto ingiuntivo per riconoscere la cambiale come titolo esecutivo e per consentire al creditore di procedere con l’esecuzione forzata.

Serve, però, dare una prova scritta del proprio credito: non solo il documento in sé, ma anche contratti, fatture, parcelle, promesse unilaterali e così via. Se non si è in possesso del titolo esecutivo, non resta che avviare un procedimento di cognizione sulla base del rapporto creditore-debitore e non sul titolo.

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