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Dal 1° gennaio 2012 è entrata in vigore una nuova versione dell’imposta di bollo sui rapporti e gli investimenti finanziari, lanciata dal governo Monti a seguito di una vera e propria riforma della tassazione del risparmio. Da un lato è stata decisa l’applicazione di un’imposta fissa sugli estratti conto dei c/c, bancari e postali, e sui rendiconti dei libretti di risparmio (compresi i libretti postali). Dall’altro lato è stata disciplinata l’imposta di bollo proporzionale sia per i prodotti finanziari contenuti nel dossier titoli sia per i buoni fruttiferi postali e le polizze vita finanziarie.

L’esenzione del bollo è stata prevista soltanto per i fondi pensione, i fondi sanitari e le polizze rivalutabili del ramo I. L’imposta di bollo sui prodotti finanziari, nota anche come “patrimonialina”, è pari allo 0,15% l’anno senza alcun tetto limite (nel 2012 era pari allo 0,1% con tetto massimo di 1.200 euro e importo minimo di 34,2 euro).

Per quanto riguarda i buoni fruttiferi postali, l’imposta di bollo proporzionale annuale è dovuta all’atto del rimborso o del riscatto. Tuttavia, bisogna ricordare che, rispetto ad altri prodotti finanziari, per i buoni fruttiferi postali è prevista l’esenzione del bollo nel caso in cui il rimborso riguarda quei buoni con valore inferiore a 5mila euro.

In base a quanto emerge da un decreto attuativo del Mef del 24 maggio 2012, per i buoni fruttiferi postali emessi in forma cartacea prima del 2009 il bollo deve essere calcolato sul singolo titolo ed è dovuto nella misura fissa minima di 1,81 euro. L’aliquota fiscale sui buoni fruttiferi postali, invece, è pari al 12,5% (tassazione del capital gain).

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