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I libretti postali dormienti sono depositi che non vengono movimentati dal risparmiatore da 10 anni dalla data di libera disponibilità delle somme di denaro e che presentano un saldo superiore ai 100 euro. Le condizioni di dormienza si applicano anche ai buoni fruttiferi postali emessi in forma cartacea dopo il 14 aprile 2001, per i quali sia decorso il termine di prescrizione (10 anni dalla data di scadenza). Una volta decorso il termine, il deposito dormiente deve essere estinto come disciplinato dall’articolo 3 del D.P.R. 116/2007.

L’estinzione deve avvenire tranne se, entro il termine di 180 giorni dalla comunicazione da parte dell’intermediario, il titolare non effettua nemmeno un’operazione o movimentazione. Le somme depositate saranno trasferite a un Fondo pubblico, secondo quanto previsto dall’articolo 1 comma 343 della Legge 266/2005. Il D.P.R. autorizza banche, Poste e altri intermediari finanziari a informare il Ministero del Tesoro sugli elenchi dei conti e dei libretti dormienti.

Il titolare del libretto ha il diritto di richiedere la restituzione del libretto stesso a banca, Poste e altri intermediari. I possessori di libretti postali possono consultare la lista pubblica che viene diffusa dal Ministero del Tesoro di tutti i conti e libretti di risparmio postale dormienti. Sul sito web di Poste Italiane c’è un’apposita sezione dove consultare l’elenco dei libretti postali non movimentati da più di 10 anni.

I titolari devono recarsi presso un qualsiasi ufficio postale per dare disposizioni in merito al proprio libretto, in modo tale da consentire la possibilità di effettuare il censimento anagrafico. Se non avviene alcun reclamo da parte dei titolari, Poste Italiane procederà con l’estinzione del libretto postale.

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