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La Legge di Stabilità 2015, la legge 190/2014, all’ articolo 1, commi 54-89 ha previsto un nuovo regime forfettario dei nuovi contribuenti minimi, ossia le persone fisiche che vogliono intraprendere una nuova attività aderendo ad un regime fiscale agevolato. Ecco la prima parte della guida fiscale al nuovo regime dei minimi, in cui cerchiamo di capire chi sono i soggetti che possono accedervi.

Regime forfettario minimi 2015: cosa prevede

La prima cosa da segnalare riguarda il vincolo temporale rispetto al precedente regime: nel nuovo non si prevede alcun limite temporale per la permanenza nel regime (prima si parlava di 5 anni) e nessun limite di età (contro i 35 anni precedenti).

I vantaggi per chi aderisce al nuovo regime comportano ad esempio:
-esonero dell’obbligo di registrazione e di tenuta delle scritture contabili;
-esonero dal versamento dell’Iva;
mancata applicazione della ritenuta d’acconto;
non applicabilità degli studi di settore;
esonero dagli obblighi di dichiarazione e comunicazione Iva.

Le caratteristiche principali dell’accesso al nuovo regime forfettario invece sono:
-applicazione aliquota dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF, IRAP e IVA, al 15% (anziché il 5% come il vecchio regime dei minimi);
– abbattimento pari a un terzo del reddito imponibile per tre anni (le uniche condizioni da rispettare è che il contribuente non deve aver esercitato nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, un’attività artistica, professionale o d’impresa anche in forma associata o familiare e l’attività esercitata non deve essere una mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro autonomo o dipendente).

Regime minimi 2015: i soggetti beneficiari

L’accesso al regime forfettario è previsto alle persone fisiche che presentano questi requisiti:

-ricavi e compensi non superiori alle soglie prefissate dal legislatore che variano da 15 mila a 40 mila euro (recentemente l’Agenzia delle entrate ha anche specificato che per il calcolo dei ricavi si tiene conto anche delle cessioni e delle prestazioni eventualmente non ancora fatturate per le quali, però, si sono verificati i presupposti previsti dall’articolo 109, comma 2, del TUIR, il testo unico delle imposte sui redditi);
-non devono aver sostenuto spese per lavoro dipendente e para subordinato superiori a 5 mila euro (si fa riferimento ni questo caso ai contratto di lavoro accessorio, lavoro dipendente, collaborazioni anche a progetto, associazioni in partecipazione);
-il costo dei beni strumentali non deve superare i 20 mila euro.

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