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Il comodato d’uso di un immobile è disciplinato dagli articoli 1803-1812 del Codice Civile. In sostanza, si tratta di un contratto attraverso il quale una parte (detta “comodante”) concede all’altra (detta “comodatario”), a titolo gratuito, l’utilizzo di un immobile di sua proprietà, con l’obbligo di quest’ultima di restituirla entro un termine prestabilito. Lo stesso contratto determina anche l’uso che la parte a cui è concesso l’utilizzo dell’immobile deve fare dello stesso. L’esistenza del contratto, che deve essere scritto e registrato, è essenziale affinché si possa parlare di comodato d’uso gratuito.

Il Codice Civile stabilisce alcuni obblighi del comodatario, il quale è tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia, inoltre non gli è consentito concedere a un terzo il godimento della cosa senza il consenso del comodante. Nel periodo di durata del contratto, inoltre, il comodatario è responsabile dell’immobile, fatta eccezione per il caso in cui il deterioramento derivi solo dall’utilizzo dell’immobile stesso e non anche dalla colpa del comodatario.

Nel periodo di durata del contratto, il comodatario deve sostenere tutte le spese di manutenzione ordinaria dell’immobile, senza aver alcun titolo a chiedere il rimborso al comodante. Quest’ultimo è invece tenuto a sostenere le spese di manutenzione straordinaria. Se il comodatario non adempie agli obblighi stabiliti, il comodante può chiedere l’immediata restituzione dell’immobile, oltre al risarcimento del danno. Il comodatario, invece, ha diritto al risarcimento dei danni a carico del comodante qualora l’immobile presenta dei vizi tali che rechino danno a chi se ne serve, sempre che, conoscendo i vizi della cosa, non ne abbia avvertito il comodatario.

Il comodato, come sopra anticipato, ha un tempo determinato, questo significa quindi che dura per il tempo indicato nel contratto stesso oppure, in assenza di specificazione nel contratto, fino a quando il comodante non ne esige la restituzione.

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