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L’ipoteca, ossia il vincolo posto su un immobile a titolo di garanzia, necessaria ad esempio in caso di sottoscrizione di un mutuo o su specifica disposizione del giudice, può essere estinta in numerosi casi, puntualmente indicati dall’articolo 2878 del Codice Civile, ovvero: l’estinzione del debito a cui è collegata l’ipoteca; rinuncia del creditore al credito garantito da ipoteca; rinuncia del creditore all’ipoteca; si verifica la condizione a cui è collegato l’annullamento dell’ipoteca; viene raggiunto il termine a cui è stata legata la durata dell’ipoteca; l’ipoteca non viene rinnovata una volta trascorsi venti anni dalla sua iscrizione; a seguito del perimento dell’immobile ipotecato; su richiesta del tribunale, che ordina la cancellazione dell’ipoteca.

Al riguardo occorre precisare che l’estinzione e la cancellazione dell’ipoteca non sono la stessa cosa. Le ipotesi sopra descritte, infatti, rappresentano delle ipotesi di estinzione dell’ipoteca. In tal caso l’ipoteca sarà quindi inutilizzabile, in altre parole è come se non esistesse praticamente in quanto nessun avente diritto può esercitarla, tuttavia essa continuerà comunque a figurare, pur essendo priva di efficacia. Pertanto, onde evitare che l’ipoteca risulti ancora presente sugli atti riguardanti un determinato immobile, occorre procedere alla sua cancellazione.

La  modalità di cancellazione dell’ipoteca dipende dalla tipologia di ipoteca stessa. Qualora l’ipoteca sia volontaria e sia relativa ad un mutuo, sarà sufficiente che la banca comunichi agli uffici competenti l’avvenuta estinzione del mutuo, tutto senza alcun onere per il debitore. In alternativa è necessario l’intervento del notaio con spese a carico del debitore.

In caso di ipoteche iscritte su esplicita richiesta del giudice, invece, occorre anzitutto la dichiarazione di rinuncia da parte del creditore e rivolgersi al Tribunale affinché un magistrato emetta un ordine di cancellazione.

 

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