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In caso di morosità dell’inquilino, il proprietario dell’immobile concesso in affitto non solo si trova a dover fare i conti con il mancato introito mensile di una somma di denaro ma è anche obbligato ad includere i canoni non percepiti nella sua dichiarazione dei redditi, in quanto a prescindere dall’effettivo pagamento del canone da parte dell’inquilino, i redditi derivanti dalla concessione in locazione di immobili ad uso abitativo concorrono a formare il reddito complessivo del proprietario dell’immobile (o del titolare di altro diritto reale sullo stesso).

I canoni non corrisposti dall’inquilino e quindi non percepiti dal proprietario dell’immobile, tuttavia, non dovranno essere dichiarati nel momento in cui si conclude il procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità dell’inquilino, in quanto in tal caso il reddito dell’immobile viene determinato esclusivamente sulla base della sua rendita catastale, ovvero è considerato come non concesso in affitto.

In altre parole, il canone di locazione, anche se non percepito, deve essere sempre dichiarato, anche nel caso in cui sia stato avviato un procedimento giurisdizionale finalizzato allo sfratto dell’inquilino moroso ma non ancora concluso. L’unica ipotesi che legittima il proprietario dell’immobile a non dichiarare i redditi percepiti è quella in cui ci sia stata la conclusione a suo favore del procedimento giurisdizionale, con la conseguente decisione del giudice di convalidare lo sfratto dell’inquilino moroso.

Riguardo al procedimento di sfatto per morosità dell’inquilino, ricordiamo, ad avviarlo è ovviamente il locatore che, tramite un avvocato, provvede a notificare al conduttore l’intimazione a presentarsi davanti al giudice al fine di ottenere l’accertamento dell’inadempimento contrattuale e il conseguente rilascio dell’immobile.

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