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Il decreto sblocca Italia convertito in legge 164 del 2014 ha introdotto importanti novità per quanto riguarda il frazionamento/accorpamento immobiliare per cui non si presenta più la SCIA, ma la CIL o la CILA, la Comunicazione di inizio lavori al Comune.

 

Dividere o frazionare un appartamento: via la SCIA, c’è la CIL

In sostanza chi vuole ristrutturare il suo appartamento, quindi rinnovare e sostituire alcune parti, come l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti, realizzare e migliorare i servizi igienico-sanitari e tecnologici oppure chi vuole dividere un alloggio grande in due più piccoli, o unire alloggi contigui (sia sullo stesso piano che su piani differenti) per realizzarne uno più grande, senza mai modificare la volumetria complessiva degli edifici e  la destinazione d’uso, non occorre alcun permesso da parte del comune.

Sarà necessario, prima di dare inizio ai lavori, trasmettere al comune, anche semplicemente per via telematica senza recarsi negli uffici, la Comunicazione di Inizio Lavori, la così detta CIL, accompagnata da una asseverazione di un tecnico abilitato alla professione.

La comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) invece è quella sottoscritta da un professionista tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono coerenti con le regole e i piani approvati e che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell’edilizia e che i lavori non interessano le parti strutturali dell’edificio.

Quando i lavori saranno ultimati si potrà inviare al comune anche una comunicazione di fine lavori, valida ai fini dell’dell’ aggiornamento delle variazioni catastali (art 17 primo comma lettera b) dell’ art 17 regio decreto 13 aprile 1939 n. 652) che obbliga l’amministrazione comunale a inoltrare tempestivamente e direttamente la documentazione ai competenti uffici dell’Agenzia delle entrate.

 

I costi ridotti

Oltre alla burocrazia semplificata, anche i costi per dividere o frazionare un appartamento sono ridotti: i costi sugli oneri vanno pagati al comune infatti solo nel caso in cui le trasformazioni effettuate determinano un aumento della superficie calpestabile dell’ appartamento che genera una erogazioni maggiore di servizi da parte dell’amministrazione comunale, il così detto “carico urbanistico” (necessità di più acqua, più fognatura, più parcheggi, ecc).

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