Salta al contenuto Passa alla barra laterale Passa al footer

Al fine di recuperare quanto dovuto  agli enti creditori (Agenzia delle Entrate, Inps, Comuni, ecc), Equitalia è tenuta a compiere  le azioni previste dalla legge come il pignoramento immobiliare.

In particolare Equitalia può procedere al pignoramento,  quando il contribuente, dopo  aver ricevuto la cartella, gli avvisi  ,e i successivi solleciti  non ha provveduto a pagare  o rateizzare gli importi dovuti .nei tempi previsti.

 

Pignoramento immobiliare: divieto prima casa

Si può procedere al pignoramento  dei beni mobili e immobili e alla  vendita all’asta. Tuttavia per  i contribuenti sono previste ampie  tutele. Equitalia infatti non può mai  procedere al pignoramento della  prima e unica casa di proprietà dove  il debitore abita e ha stabilito la propria residenza, purché non si tratti di un immobile di lusso.

Per gli altri immobili il pignoramento  è possibile solo in presenza di debiti  superiori a 120 mila euro e dopo che  sono trascorsi 6 mesi dall’iscrizione  ,di ipoteca.

D’intesa con Equitalia  il contribuente può vendere l’immobile pignorato o ipotecato. In questo caso l’intero ricavato sarà versato direttamente a Equitalia che utilizzerà l’importo per il pagamento  del debito e  restituirà al contribuente l’eventuale somma eccedente.

 

Pignoramento stipendio e pensioni: i limiti

Nel caso di pignoramento di stipendio o pensione, la quota pignorabile procede per gradi  per  salvaguardare le necessità dei  contribuenti con meno disponibilità  economica. I limiti per il pignoramento di stipendio o pensioni sono:

  • un decimo  per stipendi/pensioni fino a 2.500  euro (l’importo pignorabile è al massimo 250 euro al mese)
  • un settimo per  importi compresi tra 2.500 e 5.000  euro
  • un quinto se si superano i 5 mila euro mensili.

Il pignoramento può essere  effettuato anche sulle somme  depositate sul conto corrente, ma  senza includere l’ultimo stipendio  o pensione che resta sempre  disponibile per qualsiasi necessità  del debitore.

 

Pignoramento presso terzi

C’è poi un’altra  modalità di recupero stabilita dalla  legge, il cosiddetto pignoramento  presso terzi: Equitalia può esigere  il pagamento non rivolgendosi  direttamente al debitore  ma a un soggetto terzo che a sua  volta è debitore del contribuente  moroso. Ad esempio Equitalia può  pignorare le somme che una ditta  deve pagare a un proprio fornitore  qualora quest’ultimo abbia cartelle in sospeso.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.
I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://valoreazioni.com.

Rimani aggiornato con le ultime novità su investimenti e trading!

Telegram

Lascia un commento