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Dal 1 marzo 2015 e fino al 30 giugno 2018 i lavoratori dipendenti del settore privato possono chiedere l’anticipo del FR, il trattamento di fine rapporto in busta paga, con l’apposito modello Qu.I.R. attualmente allo studio del Governo. Vediamo insieme la caratteristiche principali della richiesta di anticipo del TFR in busta paga, così come ha previsto la Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190 del 2014), in vissta della’rrivo del modulo di richiesta, la Qu.I.R.

 

TFR in busta paga dal 1 marzo 2015: ecco per chi

In particolare all’articolo 1 (unico articolo di cui si compone la Legge di Stabilità) ai commi dal 26 al 34 si prevede la facoltà, in via sperimentale, di richiedere per il periodo che va dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018 (40 mesi), per i lavoratori dipendenti del settore privato, ai propri datori di lavoro la corresponsione della quota mensile del TFR.

Beneficiari della nuova normativa sono i lavoratori dipendenti occupati esclusivamente nel settore privato. Rimangono invece esclusi i lavoratori domestici, del settore agricolo, datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali e le aziende dichiarate in crisi ai sensi dell’articolo 4 della citata legge n. 297 del 1982.

 

Richiesta anticipo TFR: le caratteristiche principali

La richiesta di anticipo del TFR in busta paga è completamente volontaria. Se però si manifesta la volontà di richiedere il trattamento di fine rapporto ogni mese in busta paga, la scelta diviene irrevocabile fino al 30 giugno 2018. In caso di mancata espressione della volontà stessa, resta valida la normativa vigente individuabile all’art 2120 del codice civile. La quota di TFR anticipata in busta paga è tassata in via ordinaria, con riconoscimento delle ordinarie e vigenti detrazioni d’imposta.

 

Il modulo Qu.I.R.

In dirittura d’arrivo il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che rende operativa la possibilità ai lavoratori di richiedere l’erogazione del TFR in busta paga. Nel decreto sarebbe allegato il fac-simile di modulo da utilizzare per la Qu.I.R, la “Quota maturanda del Trattamento di fine rapporto come parte Integrativa della Retribuzione”, che consente di richiedere al datore di lavoro l’erogazione per il periodo transitorio fissato dal mese di marzo 2015 al 30 giugno 2018. Il decreto, previsto dall’articolo 1 comma 26, della legge n. 190/2014, indica anche i termini entro i quali manifestare l’opzione che, come è noto, è vincolante per l’intero periodo e prevale su tutte le scelte già effettuate dal lavoro precedentemente. Ricevuto il modulo Qu.I.R., i datori di lavoro procederanno all’inserimento in busta paga della quota maturanda.

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