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Se la cambiale non viene pagata entro la data di scadenza prevista, il beneficiario può contestare il mancato pagamento da parte del debitore e prendere in considerazione una serie di provvedimenti per soddisfare il proprio credito. Una cambiale non pagata può essere contestata con un atto formale, che prende il nome di protesto. Si tratta di una contestazione solenne che viene effettuata da un pubblico ufficiale, in caso di mancato pagamento della cambiale. Essendo un titolo esecutivo, se la cambiale non viene pagata, il creditore può agire immediatamente contro i beni del debitori.

L’obiettivo sarà chiaramente quello di soddisfare appieno il proprio credito attraverso un’azione esecutiva. Il possessore della cambiale insoluta può decidere di perseguire le seguenti strade: esecuzione forzata sul patrimonio del debitore; procedimento ingiuntivo; ordinario giudizio di cognizione. Nel primo caso, se la cambiale è in regola, il creditore può utilizzarla come titolo esecutivo. Attraverso un’azione legale può arrivare a pignorare i beni del debitore con un atto di precetto.

Se non risulta possibile procedere con l’esecuzione forzata sul patrimonio del debitore, il beneficiario della cambiale non pagata può rivolgersi a un giudice chiedendo l’emanazione di un decreto ingiuntivo, prima di procedere con il pignoramento. Oltre al documento in sé rappresentato dalla cambiale, è necessario anche avere una prova scritta del proprio credito, come ad esempio le fatture valide o dei contratti.

Infine, se non si riesce a portare avanti le precedenti due strade (chimatae anche azioni cambiarie), si può provare con l’ordinario giudizio di cognizione. L’operazione sarà però più lunga e articolata. Infatti, si andrà avanti con un processo civile, che servirà per accertare il credito e che porterà alla citazione in giudizio del debitore. Al termine del processo, il giudice può condannare il debitore a pagare la cambiale.

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